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    FATTURAZIONE ELETTRONICA

    COMUNICAZIONE AI FORNITORI DEL CODICE UNIVOCO
    UFFICIO PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA
     

    Si ricorda che il DM 55/2013 ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

    In ottemperanza a tale disposizione, L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili a decorrere dal 31 marzo 2015 non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica.

    Si comunica, quindi, ai fini degli adempimenti decorrenti dal 31.03.2015 che i dati necessari alla Fatturazione Elettronica nei confronti dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna sono i seguenti:

    Denominazione Ente: Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna - P.zza De' Calderini 2 - Bologna
    Codice Univoco ufficio: UFEO8D
    Nome dell’ufficio: Uff_eFatturaPA
    Cod. fisc. del servizio di F.E.: 91291870375

    Lettera ai fornitori

    Si informa che l'Ordine è soggetto a split payment per le fatture emesse dal 01/07/17.
    Si precisa che l'art. 12 del recente DL 87/2018 (Decreto Dignità) ha escluso i professionisti con r.a. dalla disciplina dello split payment per le fatture emesse a decorrere dal 14/7/18.

    Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 13 luglio 2017, modificando il decreto del 27 giugno 2017 di attuazione della normativa sulla scissione dei pagamenti, ha individuato le pubbliche amministrazioni tenute ad applicare detta normativa facendo riferimento alle amministrazioni destinatarie della disciplina sulla fatturazione elettronica obbligatoria di cui all’articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
    In particolare, per quanto riguarda l’elenco delle pubbliche amministrazioni tenute ad applicare la normativa sulla scissione dei pagamenti, il Dipartimento delle finanze non provvede alla sua pubblicazione poiché il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 13 luglio 2017, che ha modificato l’articolo 5-bis del decreto del 23 gennaio 2015 (introdotto dal decreto del 27 giugno 2017), ha stabilito che detta normativa si applica alle amministrazioni destinatarie della disciplina sulla fatturazione elettronica obbligatoria di cui all’articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Pertanto si fa riferimento all’elenco pubblicato sul sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it); nell’utilizzo di detto elenco non vanno considerati i soggetti classificati nella categoria dei “Gestori di pubblici servizi”.