Segnalazione del dipendente

  • Segnalazioni di illecito – whistleblowing

    Ai sensi dell’art. 4, D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24. e delle « Linee Guida whistleblowing » approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera n. 311 del 12 luglio 2023, sono legittimati a effettuare una segnalazione, i seguenti soggetti:

    • dipendenti dell’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BOLOGNA;
    • dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio dell’Ordine Dei Dottori Commercialisti E Degli Esperti Contabili Di Bologna;
    • lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile e all’articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso l’Ordine;
    • lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore dell’Ordine;
    • liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso l’Ordine;
    • volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso l’Ordine;
    • persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso l’Ordine.

    La disciplina Whistleblowing trova applicazione nei confronti dei soggetti sopra elencati anche quando si tratta di situazioni precontrattuali, periodi di prova o situazioni successive allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

    Possono essere segnalati i fatti appresi in virtù dell’ufficio rivestito, ma anche le notizie acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, sia pure in modo casuale. Ciò che rileva, infatti, è l’esistenza di una relazione qualificata tra il segnalante e l’Ente, relazione che riguarda attività lavorative o professionali presenti o passate.

    Per ogni approfondimento in ordine alle modalità di segnalazione e al contenuto della stessa si rinvia alla procedura descritta nel «Regolamento relativo alle segnalazioni in materia di Whistleblowing» consultabile qui